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Trattamento IVA certificazioni competenze digitali: negata esenzione per assenza requisito oggettivo

6 Agosto 2025 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha analizzato il trattamento ai fini IVA delle certificazioni di competenze digitali, soffermandosi sul mancato riconoscimento dell’esenzione per difetto del requisito oggettivo, secondo l’articolo 10, primo comma, n. 20) del D.P.R. n. 633/1972 (Agenzia delle entrate, risposta 5 agosto 2025, n. 201).

L’Istante è un’entità riconosciuta e accreditata ufficialmente come ente promotore dello sviluppo delle competenze digitali, svolgendo attività di certificazione strategiche per la modernizzazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (PA) e delle imprese.

Nello specifico l’Istante intende sapere se tali certificazioni possano rientrare nell’ambito di applicazione dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA.

 

In risposta, l’Agenzia illustra il quadro normativo sull’esenzione IVA.

Tra le operazioni che gli Stati membri esentano dall’IVA, l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della Direttiva 2006/112/CE individua l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili.

In Italia, l’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA recepisce tale disposizione, esentando le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.

 

La circolare 18 marzo 2008, n. 22/E, chiarisce che l’esenzione IVA è subordinata al ricorrere di due requisiti cumulativi:

  • requisito oggettivo: le prestazioni devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, inclusa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
  • requisito soggettivo: le prestazioni devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

L’Agenzia ribadisce, in base ai principi della Corte di Giustizia, che il riferimento a “istituti o scuole” ha un valore descrittivo e non tassativo.
Il riconoscimento può essere effettuato da qualsiasi Amministrazione dello Stato competente, non solo quella scolastica e deve riguardare specificamente il corso educativo, didattico o di formazione che l’organismo intende realizzare.

Il finanziamento di un progetto didattico o formativo da parte di un ente pubblico può costituire un riconoscimento implicito dell’attività specifica.

Per gli organismi privati, il riconoscimento può avvenire tramite iscrizione ad albi o accreditamento.

L’Agenzia, però, sottolinea che il semplice “accreditamento” di un ente non gli conferisce automaticamente la possibilità di esentare tutte le attività formative.

Il riconoscimento deve riguardare specificatamente il corso educativo, didattico o di formazione.

 

Nel caso di specie, per le certificazioni in argomento, il requisito oggettivo non sembra sussistere. La Società stessa, infatti, ha ammesso che a queste certificazioni non risulta collegato alcun corso formativo o attività educativa/formativa.

 

Ai fini del riconoscimento dell’esenzione IVA, dunque, entrambi i requisiti (soggettivo e oggettivo) devono sussistere.
L’esenzione IVA è stata disposta per agevolare l’accesso alla formazione qualificata, cioè a una specifica attività educativa/didattica/formativa.
Essendo una deroga ai principi generali dell’IVA, l’esenzione va interpretata restrittivamente.
Una prestazione di diversa natura, a meno che non sia strettamente collegata (accessoria) a quella didattica, non può ricevere lo stesso trattamento IVA.

 

Pertanto l’Agenzia, nel caso che gli è stato sottoposto, non si ritiene soddisfatto il requisito oggettivo richiesto dalla norma per l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA.

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