• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

MR Consulenti stp srl

Studio di Consulenza del Lavoro

  • Lo Studio
    • Lo Staff
    • Orari Ufficio
    • Link Utili
    • Informativa Privacy Clienti
    • Informativa Privacy Fornitori
  • Attività
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • NEWS|MEDIAZIONE
  • Contatti
  • Area Riservata Zucchetti
  • TC Desk
  • Informative Privacy

Sospensione ammortamenti civilistici: nessun rinvio per il super-ammortamento

3 Febbraio 2022 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’opzione per la sospensione degli ammortamenti civilistici relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali, prevista dal cd. “Decreto Rilancio” nell’ambito delle misure di sostegno alle imprese per contrastare gli effetti del Covid-19, non determina alcun rinvio delle quote del cd. “super-ammortamento” da dedurre nel periodo d’imposta di competenza (Agenzia delle Entrate – Risposta 3 febbraio 2022, n. 66).

Quesito

La questione esaminata dall’Agenzia delle Entrate riguarda gli effetti, sotto il profilo fiscale, della sospensione ai fini civilistici degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali relative all’anno d’imposta 2020, disposta dal cd. “Decreto Rilancio” (art. 60, co. da 7-bis a 7-quinquies, D.L. n. 104 del 2020). In particolare:
1. se con riferimento al mancato stanziamento degli ammortamenti nel bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 la deduzione ammessa ai fini fiscali, da effettuare alle condizioni e limiti previsti dal TUIR e dal Decreto IRAP, costituisca un obbligo o una mera facoltà del contribuente;
2. se anche in relazione agli acquisti di immobilizzazioni materiali avvenuti dal 2015 al 2019 e che beneficiano del cd. “super ammortamento”, la deduzione maggiorata sia correlata alla deduzione degli ammortamenti ordinari e quindi debba essere operata nel periodo di imposta 2020 ovvero possa essere differita all’esercizio in cui l’ammortamento verrà imputato a conto economico.

Disciplina di riferimento

La normativa in materia di sospensione degli ammortamenti prevede, per l’anno 2020, in favore dei soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di sospendere l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
Coloro che si sono avvalsi di tale facoltà hanno destinato a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle sospensione, indicando nella nota integrativa le ragioni della sospensione, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, e l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
La stessa norma stabilisce che, a fronte della sospensione civilistica:
– ai fini IRES la deduzione della quota di ammortamento sospesa è ammessa in deduzione alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dal TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto economico;
– ai fini IRAP la deduzione della quota di ammortamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dal Decreto IRAP, a prescindere dall’imputazione al conto economico.

Soluzione

Nel dirimere la questione circa la facoltà o l’obbligo di deduzione dell’ammortamento ai fini tributari, e gli effetti della sospensione sulle deduzioni del super-ammortamento, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto prevalente la finalità della norma, che consente di derogare all’ordinario processo di ammortamento per ridurre l’impatto di tali costi sul risultato di periodo tendenzialmente depresso dagli effetti economici della pandemia da COVID-19.
Secondo l’Agenzia, data la natura agevolativa della sospensione, le previsioni che consentono di far concorrere alla formazione del reddito di periodo (e del valore della produzione netta) le quote di ammortamento sospese, devono interpretarsi nel senso di consentire ai contribuenti la “facoltà” di dedurre le quote di ammortamento, anche in assenza dell’imputazione a conto economico.
Una diversa lettura delle disposizioni – che presupponesse il vincolo di dedurre gli ammortamenti di cui si tratta, seppur sospesi ai fini contabili e monitorati mediante apposita riserva del patrimonio netto, incrementando le perdite fiscali di periodo (che, peraltro, ai fini IRAP non risultano riportabili nei successivi periodi d’imposta) – si porrebbe in contrasto con la ratio delle stesse, comportando una riduzione del beneficio teorico concesso alle imprese e gravando le stesse di ulteriori adempimenti a fronte della fruizione di una norma agevolativa (quali, ad esempio, il monitoraggio delle divergenza tra valore contabile e fiscale dei beni con ammortamenti sospesi).
Pertanto, rispetto al primo quesito, il contribuente che abbia sospeso gli ammortamenti in bilancio, può valutare liberamente se operare la deduzione dei relativi ammortamenti ai fini tributari.
Riguardo al secondo quesito, ossia la facoltà di differire la quota di ammortamento maggiorato determinata in applicazione del cd. “super ammortamento”, l’Agenzia osserva che le disposizioni relative alla sospensione degli ammortamenti civilistici, laddove consentono la deducibilità fiscale degli ammortamenti sospesi, rinviano esclusivamente alle norme del TUIR e del Decreto IRAP in materia di ammortamenti. Il “super ammortamento” si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile. La maggiorazione, dunque, si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile. Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, proprio in considerazione della natura extracontabile delle deduzioni del cd. “super ammortamento”, la sospensione degli ammortamenti civilistici non determina alcun rinvio delle quote del cd. ammortamento da dedurre nel periodo d’imposta di competenza.

Archiviato in: NEWS|FISCO

Barra laterale primaria

Ultime notizie

CCNL Cinematografia Addetti alle Troupes: resoconto riunione per il rinnovo del contratto

19 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Esonero contributivo per i settori strategici: pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo

19 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Farmacie Aziende Municipalizzate: illustrata la piattaforma rivendicativa

19 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Novità IRPEF 2025, lavoro dipendente, detrazioni, welfare: le istruzioni dell’Agenzia delle entrate

19 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Metasalute: è attivo il piano Flexible Benefit

16 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube

Footer

MR Consulenti stp srl

Via M.Minghetti, n. 5
35129 Padova (PD)

+39 049 7898410
+39 049 8591540

alessandra.rinelli@mrconsulenti.it

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.(Articolo 1 della Costituzione Italiana)

Copyright © 2025 · MR Consulenti stp srl P.IVA: 05094170288 | Via M.Minghetti, n. 5 - 35129 Padova (PD) Iscrizione nel Registro delle Imprese di PD R.E.A. n. 442641

Manage consent

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Salva e accetta