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Premi Inail 2022: riduzione applicabile alle gestioni con vecchie tariffe

19 Maggio 2022 by Teleconsul Editore S.p.A.

Per l’anno 2022 la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, applicabile ai settori per i quali non sono state aggiornate le tariffe è del 15,27% (INAIL – Circolare 16 maggio 2022, n. 20).

Con effetto dal 1° gennaio 2014 è prevista la riduzione percentuale, definita annualmente, dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, relativamente ai settori/gestioni per i quali non sia completato l’aggiornamento delle tariffe.
Per il 2022 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha approvato la riduzione del 15,27% applicabile a:
– premi speciali previsti per scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori;
– premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
– contributi assicurativi della gestione agricoltura, riscossi in forma unificata dall’lnps.

Soggetti esclusi

La riduzione non si applica ai premi delle seguenti gestioni per le quali sono state adottate le nuove tariffe:
– premi delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività”, che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione;
– premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare;
– premi della gestione Navigazione.

Applicazione riduzione per attività iniziate dal oltre un biennio

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali

Gli Indici di Gravità Media da applicare per il triennio 2020-2022 sono fissati dal decreto 7 febbraio 2020 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Per l’anno 2022, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2020.

Applicazione riduzione per attività iniziate da non oltre un biennio

In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.
Per i settori diversi dall’agricoltura la domanda deve essere presentata tramite il servizio online “Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali”.
Per la sola polizza speciale IeFP la domanda di riduzione deve essere presentata con il servizio online “Comunicazione data di avvio dei corsi IeFP” (quadro R) compilando l’apposita sezione “Domanda per l’applicazione della riduzione prevista dalla legge 147/2013 al premio speciale unitario d.lgs. 150/2015”.

Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata compilando l’apposito modulo di domanda “Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura”. Il modulo deve essere trasmesso tramite Pec alla casella di posta elettronica certificata della Direzione centrale organizzazione digitale dcod@postacert.inail.it, che provvede a inserire l’avente diritto negli elenchi, da comunicare all’Inps, dei soggetti ai quali deve essere applicata la riduzione.
Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2022 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2020.
Se nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2022 nella nuova misura del 15,27% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.

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