• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

MR Consulenti stp srl

Studio di Consulenza del Lavoro

  • Lo Studio
    • Lo Staff
    • Orari Ufficio
    • Link Utili
    • Informativa Privacy Clienti
    • Informativa Privacy Fornitori
  • Attività
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • NEWS|MEDIAZIONE
  • Contatti
  • Area Riservata Zucchetti
  • TC Desk
  • Informative Privacy

Misure in favore del contribuente: regolarizzazione irregolarità formali e ravvedimento speciale

3 Gennaio 2023 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il Capo III della Legge di bilancio 2023 è dedicato alle misure di sostegno in favore dei contribuenti, prevedendo, tra l’altro, una sanatoria delle irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022  e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento con applicazione di sanzioni ridotte a 1/18 del minimo edittale (Legge n. 197/2022).

Sulla possibilità di regolarizzare le irregolarità formali è intervenuto l’articolo 1, commi da 166 a 173, della Legge di bilancio 2023.

 

Viene concessa la facoltà di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione (comma 168) e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

 

E’ consentito il pagamento rateale attraverso 2 rate di pari importo, di cui la prima da versarsi entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

 

Per ottenere la regolarizzazione, dunque, non sarà sufficiente effettuare il pagamento suddetto, ma occorrerà, altresì, rimuovere l’irregolarità o l’omissione.

 

La procedura di regolarizzazione in questione non può essere esperita: con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) di cui all’articolo 5-quater del D.L. n. 167/1990 (comma 169); per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (comma 170); per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (comma 171).

 

In deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie, il comma 172 prevede poi che, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione (cinque anni) previsti all’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, sono prorogati di due anni. 

 

Sempre nell’ottica di consentire le definizioni delle posizioni fiscali dei contribuenti, la nuova Legge di bilancio dà la possibilità di regolarizzare anche le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti: si tratta della definizione agevolata contemplata dall’articolo 1, commi 174-178, che deroga la disciplina ordinaria del ravvedimento operoso.

 

Le norme in commento si riferiscono ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e concernono le violazioni diverse da quelle definibili con la definizione agevolata degli avvisi bonari e la regolarizzazione delle irregolarità formali, inoltre, gli effetti della regolarizzazione sono circoscritti alle sole dichiarazioni validamente presentate.

 

Le dichiarazioni possono essere regolarizzate attraverso il pagamento: 1) dell’imposta; 2) degli interessi dovuti; 3) delle sanzioni, ma in misura ridotta a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge.

 

Anche in questo caso è consentito il pagamento rateizzato, attraverso 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023 e delle altre, a seguire, il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

 

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al 30% di ogni importo non versato, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% annuo prevista all’articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023.

 

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

 

Condizione essenziale per regolarizzare le violazioni è che esse non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni (di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).

 

Il ravvedimento speciale non può essere esperito dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

 

Restano comunque validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 e non si dà luogo a rimborso.

 

 

Archiviato in: NEWS|FISCO

Barra laterale primaria

Ultime notizie

CCNL Pompe funebri: siglata l’ipotesi di accordo

22 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Trattamento IVA della codatorialità in un contratto di rete tra imprese

22 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Edilizia Artigianato: siglato l’accordo di rinnovo

22 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Ebac: nuovo Bonus Apa

22 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Programma “FinTech Factory MEF”

21 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube

Footer

MR Consulenti stp srl

Via M.Minghetti, n. 5
35129 Padova (PD)

+39 049 7898410
+39 049 8591540

alessandra.rinelli@mrconsulenti.it

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.(Articolo 1 della Costituzione Italiana)

Copyright © 2025 · MR Consulenti stp srl P.IVA: 05094170288 | Via M.Minghetti, n. 5 - 35129 Padova (PD) Iscrizione nel Registro delle Imprese di PD R.E.A. n. 442641

Manage consent

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Salva e accetta