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Medici pensionati, incumulabilità dei redditi per incarichi Covid

28 Marzo 2024 by Teleconsul Editore S.p.A.

Illustrati gli effetti pensionistici della proroga al 31 dicembre 2024 delle funzioni per l’emergenza sanitaria (INPS, messaggio 27 marzo 2024, n. 1259).

A seguito del differimento dei termini relativi al conferimento di incarichi di lavoro autonomo fino al 31 dicembre 2024 ai medici pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 (articolo 4, comma 6, D.L. n. 215/2023), l’INPS è intervenuto per esporre gli effetti sui trattamenti pensionistici.

In particolare, in base alla norma citata, i redditi percepiti a seguito di incarichi semestrali di lavoro autonomo conferiti entro il 31 dicembre 2024 ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, comportano l’incumulabilità con i trattamenti pensionistici di cui agli articoli 14 e 14.1 del D.L. n. 4/2019.

I trattamenti pensionistici incumulabili

Nel dettaglio, per effetto di quanto dispone il citato articolo 4, comma 6, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i redditi derivanti dagli incarichi in esame sono incumulabili con i seguenti trattamenti pensionistici:

– pensione “quota 100” (età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, maturati fino al 31 dicembre 2021);

– pensione anticipata con il requisito anagrafico di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione, maturati nell’anno 2022;

– pensione anticipata flessibile (età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, richiesti per gli anni 2023 e 2024).

 

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