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Malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, le nuove tabelle

16 Febbraio 2024 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’INAIL rende note le nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura che sostituiscono quelle precedenti per le fattispecie denunciate a partire dal 19 novembre 2023 (INAIL, circolare 15 febbraio 2024, n. 7).

L’INAIL comunica l’avvenuta approvazione della revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura per effetto del D.I. del 10 ottobre 2023, illustrando le caratteristiche delle nuove tabelle e le principali modifiche apportate.

 

Affinché la malattia professionale venga qualificata come tabellata devono essere rispettati contemporaneamente i contenuti delle 3 colonne, riferiti alla malattia stessa.

 

– Nella prima colonna sono elencate le malattie raggruppate per agente causale.

– Nella seconda colonna è indicata, per la gran parte delle malattie, la locuzione “lavorazioni che espongono all’azione di…”, seguita dall’indicazione dell’agente causale al quale riferire la malattia tabellata. Per alcune malattie è invece precisata la specifica lavorazione, come per esempio nell’ipoacusia da rumore.

– Nella terza colonna, infine, è riportato, come per le precedenti tabelle, il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.

 

Si ricordi, infatti, che, la manifestazione della malattia oltre il periodo massimo di indennizzabilità esclude la possibilità di riconoscerla come tabellata.

 

A fronte della richiesta di riconoscimento di una malattia professionale “tabellata”, la presunzione legale d’origine opera laddove siano accertate contemporaneamente le seguenti condizioni:

 

a) l’esistenza della patologia nosologicamente indicata;

b) l’adibizione abituale e sistematica alla lavorazione indicata in tabella;

c) la manifestazione della malattia entro il periodo massimo di indennizzabilità.

 

Per superare la presunzione legale d’origine professionale della patologia certificata, l’INAIL dovrà dimostrare il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze: l’assenza o la non corrispondenza della patologia nosologicamente indicata in tabella; che il lavoratore non abbia svolto in maniera abituale e sistematica la lavorazione tabellata; che il lavoratore non sia stato esposto concretamente all’azione dell’agente causale connesso alla lavorazione tabellata, in misura idonea a cagionare la patologia accertata; che la patologia sia riconducibile in via diretta ed esclusiva ad altra causa extralavorativa; che la malattia si sia manifestata oltre il periodo massimo di indennizzabilità.

 

Tra le principali modifiche apportate nella nuova formulazione delle tabelle si segnala, ad esempio, l’eliminazione della voce relativa all’Anchilostomiasi, unica malattia professionale da agenti biologici presente nelle precedenti tabelle dell’industria e dell’agricoltura.

Come peraltro precisato in più occasioni dall’INAIL, anche di recente per i casi di infezioni da SARS-CoV-2, le patologie infettive sono inquadrate, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro e non delle malattie professionali: in questi casi, infatti, la causa violenta è equiparata a quella virulenta.

 

Viene anche introdotto il termine “cronico” per quelle patologie che possono avere manifestazioni sia croniche, sia acute, secondo il principio generale che la malattia professionale prevede l’azione dell’agente patogeno diluito nel tempo.

 

Il nuovo sistema tabellare si applica alle fattispecie denunciate a partire dal 19 novembre 2023 ma, in applicazione del generale principio del favor lavoratoris, per i casi non rientranti nel precedente sistema tabellare e previsti invece nel nuovo, per i quali l’assicurato abbia già presentato domanda ancora in fase istruttoria e non sia stato emesso alcun provvedimento, dovranno essere applicate le nuove tabelle.

 

Invece, per i casi rientranti nel precedente sistema e non previsti nel nuovo – per tipologia della malattia o della lavorazione o per differente periodo massimo di indennizzabilità – per i quali l’assicurato abbia già presentata la richiesta di riconoscimento anche tramite l’invio della certificazione medica, tuttora in corso di istruttoria, continua a essere applicata la normativa in vigore al momento della presentazione della domanda. 

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