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Legge di bilancio 2024, i provvedimenti sul lavoro

2 Gennaio 2024 by Teleconsul Editore S.p.A.

Tra i punti più importanti, la proroga dell’esonero contributivo per i dipendenti, l’elevazione del limite di esenzione fiscale per i fringe benefit, lo sgravio per le lavoratrici madri (Legge 30 dicembre 2023, n. 213).

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023): molteplici gli interventi in materia di lavoro e di previdenza, tra i quali spiccano la proroga per tutto il 2024 dell’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti (7% per i redditi fino a 25.000 euro, 6% per i redditi fino a 35.000 euro), le misure per le madri lavoratrici e la detassazione per i premi di produttività e la rivisitazione dei limiti di esenzione per i fringe benefit.

Il taglio del cuneo fiscale

La Legge di bilancio 2024 al comma 15 dell’articolo 1 proroga, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati pari al 6% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro (fino a 35.000 euro annui) e al 7% se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro (fino a 25.000 euro annui.

Lavoratrici madri

I commi da 180 a 182 stabiliscono, per il triennio 2024-2026, un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, madri di 3 o più figli, fino al diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo. Limitatamente al 2024, lo stesso esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 2 figli, fino al decimo anno di età da parte del figlio più piccolo.

Fringe benefit

Per quel che riguarda i fringe benefit, si eleva (commi 16 e 17), per il periodo d’imposta 2024, da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile e dalla tassazione sostitutiva agevolata del lavoratore dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo, delle somme erogate o rimborsate
dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l’affitto o il mutuo della prima casa. Confermata la detassazione dei premi produttività al 5% (comma 18).

Deduzioni per le imprese che assumono

Vi sono maggiori deduzioni, dal 120% fino al 130%, per assunzioni a tempo indeterminato di giovani, donne, lavoratori di categorie svantaggiate ed ex percettori del Reddito di cittadinanza. Previsti 1,3 miliardi per finanziare l’agevolazione.

Detassazione del lavoro notturno e festivo turistico-alberghiero

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, si riconosce (commi da 21 a 25) una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi, in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere con un reddito fino a 40.000 euro.

Sgravio per l’assunzione di donne vittime di violenza

I commi da 191 a 193 riconoscono  uno sgravio contributivo totale (entro determinati
limiti di spesa) in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo denominato Reddito di libertà. Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato, di 12 mesi se è a termine e di 18 se si tratta di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.

Pensioni

Sul versante previdenziale, tra l’altro, proroga l’istituto dell’APE sociale per il 2024 ed eleva il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi (commi 136 e 137); estende Quota 103 a chi raggiunge i requisiti previsti (63 anni di età più 41 anni di contributi) nel corso del 2024, disponendo che la pensione così maturata sia liquidata con il sistema contributivo integrale. Inoltre, si prevede che fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, l’importo non può essere superiore a 4 volte il minimo (anziché 5) e che le finestre siano di 8 mesi per i soggetti privati e di 9 mesi per i soggetti pubblici (al posto, rispettivamente, di 4 e 7 mesi) (commi 139 e 140).

Integrazione salariale

Per quel che riguarda l’indennità e di trattamenti di integrazione salariale i commi da 142 a 155 prevedono il riconoscimento a regime, per 6 mensilità, dell’indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata in possesso di determinati requisiti.

Inoltre, si prorogano (commi da 168 a 176) alcune misure quali le indennità previste per i lavoratori dei call center e per i pescatori in caso di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, la CIGS per le imprese che cessano l’attività produttiva e per le imprese di interesse strategico
nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, l’integrazione economica della CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, il trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate. Inoltre vengono stanziate ulteriori risorse per la CIGS per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa e per la CIGS connessa alla
riorganizzazione o crisi aziendale.

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