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Le novità fiscali della legge di conversione del D.L. Milleproroghe

25 Febbraio 2025 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il Decreto Milleproroghe 2025, recentemente convertito, con modificazioni, nella Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, introduce una serie di disposizioni urgenti in materia di termini normativi, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025, n. 45.

Le misure contenute nella conversione in Legge del D.L. n. 202/2024 entrano in vigore il 25 febbraio 2025 e mirano a fornire proroghe e agevolazioni fiscali per imprese, professionisti e contribuenti.

 

Durante l’iter di conversione, il testo del D.L. Milleproroghe ha subito modifiche, tra cui l’introduzione dell’articolo 3-bis, che riammette i debitori decaduti dalla Rottamazione-quater. Nello specifico la norma stabilisce che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 235, della Legge n. 197/2022, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell’articolo 1 della citata Legge n. 197/2022. .

 

Un’altra modifica rilevante riguarda il regime di esenzione IVA per il Terzo Settore, la cui entrata in vigore è stata posticipata dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 (articolo 3, comma 10).

 

Confermata la proroga fino al 31 marzo 2025 dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i professionisti del settore sanitario.

 

All’articolo 3, commi 1-2, il decreto prevede anche una proroga per la registrazione degli Aiuti di Stato Covid-19 relativi all’IMU fino al 30 novembre 2025, estendendo il periodo transitorio durante il quale il mancato rispetto degli obblighi di registrazione non comporterà responsabilità patrimoniale.

 

Inoltre, riguardo al credito d’imposta Transizione 5.0, viene specificato che “sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purchè effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024” (articolo 13, comma 1-quinquies).

 

Oltre ciò, all’articolo 3 commi 14-octies, 14-novies e 14-decies del Milleproroghe, si colloca la proroga del credito d’imposta per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. 

 

Le misure fiscali comprendono anche il differimento delle scadenze fiscali per il 2025 (articolo 3-bis, commi 3-5), consentendo un allungamento dei termini per l’approvazione dei modelli dichiarativi e la presentazione delle dichiarazioni fiscali. Nel dettaglio:

  • per l’anno 2025, i termini per l’approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, nonchè delle relative istruzioni e specifiche tecniche, di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono rinviati al 17 marzo 2025;

  • per l’anno 2025, la data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è rinviata al 30 aprile 2025;

  • per l’anno 2025, i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e quelli necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono resi disponibili entro il 30 aprile 2025.

A seguire, viene estesa al 31 dicembre 2025 la possibilità per le Onlus di beneficiare del cinque per mille dell’IRPEF senza essere formalmente iscritte al RUNTS. 

 

Infine, l’articolo 14 prevede la proroga dei termini per l’utilizzo del credito d’imposta per le imprese turistiche, estendendo la scadenza dal 31 dicembre 2024 al 31 ottobre 2025. Analogamente, apportando modifiche all’articolo 6 comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, viene prevista una proroga delle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, spostando il termine dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025.

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