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Ischia e sospensione dei versamenti contributivi: istruzioni INPS per la ripresa

3 Agosto 2023 by Teleconsul Editore S.p.A.

I soggetti che, alla data del 26 novembre 2022, avevano la residenza, o la sede legale oppure la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno, dovranno versare entro il 16 settembre 2023 i contributi previdenziali e assistenziali sospesi a causa degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia: l’INPS fornisce le istruzioni operative e contabili per la ripresa dei predetti versamenti (INPS, messaggio 1 agosto 2023, n. 2854).

Si tratta, come noto, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 che sono stati sospesi ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 186/2022, convertito dalla Legge n. 9/2023.

 

La ripresa dei versamenti è fissata per la data del 16 settembre prossimo, da effettuarsi in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo che, comunque, non può essere inferiore a 50 euro, con prima rata a decorrere dal 16 settembre e le restanti sempre lo stesso giorno di ciascun mese.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, illustra le modalità, per ciascuna Gestione previdenziale, con cui è possibile effettuare i versamenti sospesi per effetto della normativa in oggetto, ricordando anche che, sempre alla data del 16 settembre 2023, devono essere trasmesse le denunce retributive e contributive.

 

Datori di lavoro con dipendenti

 

Per i datori di lavoro con dipendenti, il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato con il modello “F24” compilando la “Sezione INPS”, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola datoriale seguita dal codice “N980” attribuito alla sospensione contributiva con la circolare n. 36/2023.

 

SedeCausale contributoMatricola INPSPeriodo dalPeriodo alImporto versato
 DSOSPPNNNNNNCCN980mm/aaaamm/aaaa 

Se il pagamento avviene in forma integrale deve essere compilata una riga per ogni mese di competenza e indicato il relativo importo versato. Se il pagamento avviene in forma rateale si deve indicare il periodo complessivo (periodo dal 11/2022 – periodo al 05/2023).

 

Per il versamento delle rate sospese in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, per rateazioni ordinarie già concesse dall’Istituto, da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, deve essere utilizzata la consueta causale contributo “RC01”.

 

Committenti

 

Per i committenti sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023 interessati dai compensi effettivamente erogati nel periodo da novembre 2022 a maggio 2023. Come indicato nella circolare n. 36/2023, paragrafo 6.3, i committenti, nei flussi UniEmens riferiti al periodo di sospensione, devono avere riportato, nell’elemento <CodCalamita> del dato <Collaboratore>, il valore “39”: “Sospensione contributiva evento alluvionale del 26 novembre 2022 nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia. Decreto-Legge n. 186/2022 Art. 1. Validità dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023”.

 

I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile, interessato dalla sospensione in oggetto, la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:

 

Codice sedeCausale contributoMatricola INPS/Codice INPS/FilialeAziendaPeriodo dalPeriodo alImporti a debito versati
 CXX/C10 mm/aaamm/aaa 

Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata

 

I contribuenti hanno l’onere di comunicare alla Struttura territoriale di competenza gli importi oggetto di sospensione, distinti per anno, avvalendosi a tale fine della funzione di comunicazione bidirezionale presente nel “Cassetto previdenziale per Liberi professionisti”, entro il 16 settembre 2023.

 

I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo annuale interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel modo indicato dalla sottostante tabella:

 

Codice sedeCausale contributoMatricola INPS/Codice INPS/Filiale AziendaPeriodo dalPeriodo alImporti a debito versati
 PXX/P10 mm/aaamm/aaa 

Datori di lavoro domestici

 

Riguardo ai datori di lavoro domestico, nell’arco temporale interessato dalla sospensione sono giunti a scadenza i pagamenti dei contributi relativi al 4° trimestre 2022 e al 1° trimestre 2023.

 

Pertanto, i datori di lavoro domestico che intendono pagare in unica soluzione devono effettuare il pagamento accedendo al Portale dei pagamenti presente sul sito istituzionale dell’INPS mentre, in caso di rateizzazione, il pagamento delle rate deve essere effettuato mediante modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con il codice “DOM1”.

 

In questa seconda ipotesi, devono essere comunicati gli importi oggetto di sospensione, distinti per trimestre e anno, utilizzando la funzione di comunicazione bidirezionale presente nel “Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)”, entro il 16 settembre 2023.

 

Infine, nel messaggio in commento, vengono fornite le istruzioni contabili relative agli eventi amministrativi in questione.

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