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Indennità per i lavoratori dello spettacolo: le indicazioni dell’INPS

5 Dicembre 2023 by Teleconsul Editore S.p.A.

Arrivano le prime istruzioni dell’Istituto per l’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2023 (INPS, messaggio 4 dicembre 2023, n. 4332).

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 175/2023, l’INPS ha reso note le sue prime indicazioni prime indicazioni sulla platea dei destinatari e sui requisiti di accesso all’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo: misura che è stata introdotta, in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Tuttavia, in via transitoria il citato decreto legislativo prevede la possibilità, per i potenziali beneficiari della misura, di presentare la domanda riferita all’anno di competenza 2023 entro e non oltre il prossimo 15 dicembre 2023, a pena di decadenza. In questo caso, l’indennità viene riconosciuta per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed è corrisposta nella misura del 90% del valore calcolato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, ferma restando l’applicazione degli altri requisiti e delle modalità di cui agli articoli 2 e 3 del medesimo D.Lgs. n. 175/2023.

L’Istituto fa anche sapere che con riferimento alla disciplina della misura sia in relazione all’anno 2023, sia all’anno 2024, verrà emanata una circolare attuativa che in dettaglio espliciterà i requisiti, la durata, il calcolo, misura della prestazione, le modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa e il regime delle incompatibilità e delle incumulabilità.

La domanda

Per ora l’INPS chiarisce che la  domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica a partire dal 4 dicembre sino al 15 dicembre 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati con SPID/CIE/CNS è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”. 

In alternativa al Portale web, l’indennità di cui al presente messaggio può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale o anche attraverso gli istituti di patronato.

Destinatari e requisiti

I destinatari della misura sono: 

– lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
 – lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 182/1997 (lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo, cfr. qualifiche professionali di cui al D.M. 15/03/2005[1], lett. a);
 – lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1 lettera b) del suddetto D.Lgs. n. 182/1997.

Tra i requisiti richiesti per l’accesso c’è il possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda; oltre che aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nel medesimo anno.

Inoltre, è richiesto di avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

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