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Indennità di discontinuità dei lavoratori dello spettacolo: ricorsi e istanze di riesame

18 Giugno 2024 by Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite le istruzioni in materia di termini e modalità procedurali (INPS, messaggio 17 giugno 2024, n. 2258).

L’INPS ha fornito istruzioni per la presentazione delle istanze di riesame e dei ricorsi amministrativi in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, misura prevista dal D.Lgs. n. 175/2023 per sostenere questa categoria, in considerazione della specificità delle loro prestazioni.

In particolare, l’articolo 1 del D.lgs n. 175/2023 ha introdotto l’indennità in argomento con decorrenza dal 1° gennaio 2024, individuando quali destinatari della misura i lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori subordinati a tempo determinato, nonché i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato del settore dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità.

L’articolo 8 ha invece previsto, in via transitoria, che l’indennità a favore della categoria di lavoratori in argomento è riconosciuta in competenza per l’anno 2022 per le sole domande presentate all’INPS entro la data, prevista a pena di decadenza, del 15 dicembre 2023. L’istruttoria e la liquidazione delle domande presentate sono attualmente in corso.

Al riguardo, l’INPS specifica che la procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. 

Gli esiti della domanda, nonché le eventuali motivazioni di reiezione, sono consultabili sia da parte degli istituti di patronato, sia da parte del cittadino attraverso la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), accedendo alla sezione del sito istituzionale, denominata “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”, selezionando, dopo avere effettuato l’autenticazione, la prestazione “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”.

Gli stati di lavorazione e gli esiti sono disponibili nella sezione “Le mie ultime domande”, mentre il relativo provvedimento con l’esito e le eventuali motivazioni di reiezione sono presenti nella sezione “Ricevute e provvedimenti” nel dettaglio della domanda.

Peraltro, il messaggio in argomento riporta in allegato il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità per le domande di competenza per l’anno 2022.

Le istanze di riesame

L’istanza di riesame può essere inoltrata accedendo alla stessa sezione del sito istituzionale in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”. Al momento dell’accesso, l’applicazione mostra in evidenza, nella sezione “Le mie ultime domande”, la domanda di indennità con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l’istruttoria si sia conclusa con esito negativo, la funzionalità “Richiedi riesame”.

Questa funzionalità è accessibile anche visualizzando i dettagli della domanda nella sezione “Le mie richieste”, disponibile nel menu di sinistra presente nella home page del citato servizio. Tramite i dettagli della domanda è, inoltre, possibile visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della stessa, accedere ai motivi di reiezione della domanda, monitorare lo stato di lavorazione dell’istanza di riesame, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti. Una volta attivata la funzione che consente di presentare l’istanza di riesame, viene richiesto di esporre le motivazioni dell’istanza medesima e/o di riportare altre informazioni di rilievo, nonché allegare l’eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.

Poi, cliccando sul pulsante “Presenta riesame”, l’istanza viene trasmessa ed è possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo. Il termine, non perentorio, per proporre riesame è di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in commento o dalla conoscenza della reiezione se successiva.

I ricorsi amministrativi

Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:

– direttamente dal cittadino online, utilizzando la procedura disponibile sul sito istituzionale raggiungibile al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Ricorsi amministrativi” e autenticandosi con la propria identità digitale;

– tramite gli istituti di patronato o gli intermediari autorizzati dall’INPS.

In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della struttura territoriale dell’INPS, i termini per la proposizione del ricorso amministrativo decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

L’esecuzione delle decisioni adottate dai comitati provinciali, qualora si evidenzino profili di illegittimità, può essere sospesa entro 5 giorni dalla data della relativa deliberazione dal Direttore territoriale competente o da un suo delegato, ai sensi dell’articolo 46 della Legge n. 88/1989.

Il Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, entro e non oltre 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione, decide l’esecuzione o l’annullamento della deliberazione adottata dal Comitato provinciale. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.

Infine, nel messaggio in argomento viene anche descritto il regime della decadenza sostanziale.

 

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