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Imposta unica sulle scommesse e Bookmaker

10 Ottobre 2022 by Teleconsul Editore S.p.A.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 05 ottobre 2022, n. 28883, è intervenuta sulla soggettività passiva del Bookmaker privo di concessione in merito all’imposta unica sulle scommesse.

In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all’allibratore dell’accettazione della scommessa, dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite.
L’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali “concessionati”, è soggetto passivo d’imposta a norma dell’art. 1, co. 66, lett. b), L. n. 220/2010, godendo altrimenti di un’irragionevole esenzione per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco.
In mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell’art. 1, co. 66, lett. b), L. n. 220/2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, DLgs n. 504/1998 e dell’art. 1, co. 66, lett. b), L. n. 220/2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie, dunque, non il bookmaker estero, operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell’imposta, perché l’entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla ci. L. n. 220.

L’imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicché i giochi d’azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti, non già i consumi quanto, al contrario, la libera prestazione di servizi presidiata dall’art. 56 del TFUE.

Ne consegue che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011, quale quella in esame, non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmakers, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3, D.Lgs. n. 504/1998, 1, co. 66, lett. b, L. n. 220/2010, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.

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