• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

MR Consulenti stp srl

Studio di Consulenza del Lavoro

  • Lo Studio
    • Lo Staff
    • Orari Ufficio
    • Link Utili
    • Informativa Privacy Clienti
    • Informativa Privacy Fornitori
  • Attività
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • NEWS|MEDIAZIONE
  • Contatti
  • Area Riservata Zucchetti
  • TC Desk
  • Informative Privacy

Fondi di solidarietà: nuove tutele e obblighi di adeguamento

25 Luglio 2022 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con il messaggio n. 2936 del 22 luglio 2022, l’Inps fornisce chiarimenti in relazione alle tutele garantite dai Fondi di solidarietà ed ai corrispondenti obblighi di adeguamento alla riforma degli ammortizzatori sociali.

L’Inps precisa che, a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali, i Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla data del 31 dicembre 2021 sono obbligati ad adeguare i decreti istitutivi per garantire le nuove tutele e disciplinare i corrispondenti obblighi contributivi entro il 31 dicembre 2022.
Tale termine deve essere rispettato anche dai seguenti Fondi:
– “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”;
– “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”.
Circa il termine del 31 dicembre 2022, l’istituto ha chiarito che, poiché l’adeguamento avviene con la sottoscrizione dell’accordo collettivo, trasmesso alla competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai fini del rispetto del termine è sufficiente che l’accordo sia sottoscritto dalle Parti sociali entro tale data.

L’Inps ha inoltre precisato che per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 cessa di operare la disposizione che include nel campo di applicazione della CIGS le cosiddette imprese artigiane dell’indotto. Pertanto, tali imprese rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA) anche per le causali straordinarie. A tale fine, nell’ambito dell’adeguamento del proprio decreto istitutivo, il FSBA potrà anche valutare un’eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento.

Con riferimento alle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria, gli stessi devono assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali sia ordinarie che straordinarie. In proposito, l’Inps ha chiarito che tale disposizione deve ritenersi pienamente operativa anche in assenza dell’adeguamento da parte dei singoli Fondi.
I Fondi di solidarietà stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata e, comunque, nel rispetto delle durate massime complessive nel “quinquennio mobile”. In particolare, entro il 31 dicembre 2022 i Fondi devono adeguarsi ai seguenti criteri:

a) datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente: durata minima di 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;

b) datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente: durata minima di 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;

c) datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente:
– durata minima di
26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie;
– durata minima di 24 mesi per causale CIGS “riorganizzazione aziendale”(anche per realizzare processi di transizione);
– durata minima di 12 mesi per causale CIGS “crisi aziendale”;
– durata minima di 36 mesi per causale CIGS “contratto di solidarietà”.

Ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariare erogato dai Fondi di solidarietà e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare (ANF) a carico delle gestioni dei Fondi stessi (a decorrere dal 1° marzo 2022, l’ANF è riconosciuto, in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico).
I datori di lavoro operanti nei settori tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali, non rientrano più nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro CIGO e CIGS e non sono più tenuti all’assolvimento delle relative contribuzioni. Ai medesimi datori di lavoro sono, invece, interamente applicabili le tutele dei menzionati Fondi che, a tale fine, dovranno:
– adeguare i propri decreti istitutivi entro la data ultima del 31 dicembre 2022;
– garantire una tutela anche nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali straordinarie, valutando anche l’eventuale rimodulazione della relativa contribuzione di finanziamento.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Barra laterale primaria

Ultime notizie

CIPL Edilizia Artigianato Trento: siglato l’accordo di determinazione dell’EVR

2 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Sicurezza sul lavoro: le proposte del governo

2 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Restauro Beni Culturali: con la retribuzione di maggio in arrivo nuovi minimi retributivi

2 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Riammissione alla Rottamazione-quater: procedure e conseguenze fiscali

2 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Videofonografia Industria: firmata l’ipotesi di accordo 

30 Aprile 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube

Footer

MR Consulenti stp srl

Via M.Minghetti, n. 5
35129 Padova (PD)

+39 049 7898410
+39 049 8591540

alessandra.rinelli@mrconsulenti.it

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.(Articolo 1 della Costituzione Italiana)

Copyright © 2025 · MR Consulenti stp srl P.IVA: 05094170288 | Via M.Minghetti, n. 5 - 35129 Padova (PD) Iscrizione nel Registro delle Imprese di PD R.E.A. n. 442641

Manage consent

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Salva e accetta