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CCNL Studi Professionali (Anpit-Cisal): importanti novità retributive per i lavoratori del settore

2 Gennaio 2024 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con il mese di gennaio previste nuove retribuzioni ed aumentata l’indennità di disponibilità

Il CCNL Studi Professionali (Anpit-Cisal) siglato il 17 gennaio 2023 tra Anpit, Aifes, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario con l’assistenza della Cisal, prevede importanti novità per i lavoratori del settore.
Per quanto riguarda il trattamento economico, dal 1° gennaio 2024 viene corrisposta per 13 mesi, la nuova Paga Base Nazionale Conglobata Mensile comprensiva dell’indennità di contingenza e dell’elemento distinto della retribuzione (Edr) per i quadri, gli impiegati e gli operai come riportato nella tabella sottostante.

Minimi retributivi

LivelloMinimo
Quadro2.498,16
A12.133,84
A21.894,44
B11.696,67
Operatore di Vendita cat. 11.527,00
B21.519,72
Operatore di Vendita cat. 21.367,75
C11.363,59
C21.249,08
Operatore di Vendita cat. 31.227,23
D11.155,40
Operatore di Vendita cat. 41.124,17
D21.040,90

Indennità di disponibilità
Il lavoratore che svolge una prestazione di lavoro a richiesta o a chiamata dell’azienda, ha diritto alla corresponsione dell’indennità oraria di disponibilità pari a:
– 1,8601 euro per il livello C1;
– 1,7060 euro per il livello C2;
– 1,5790 euro per il livello D1;
– 1,4292 euro per il livello D2.
Tale emolumento viene riconosciuto per ogni ora di disponibilità resa dal lavoratore intermittente. In caso di malattia o di altra causa in cui è impossibilitato a rispondere alla chiamata, salvo forza maggiore, egli ha l’obbligo di informare in maniera tempestiva il proprio datore di lavoro, non oltre 12 ore dall’inizio dell’impedimento, precisandone la durata. In caso di temporanea indisponibilità per qualsiasi causa dovuta, il dipendente non ha diritto a percepire la relativa indennità. Ed ancora, qualora da parte di questo vi sia un reiterato ed ingiustificato rifiuto di rispondere alla chiamata, l’erogazione dell’indennità viene sospesa.
Si specifica che la competenza di cui trattasi è soggetta alla contribuzione previdenziale, mentre invece viene esclusa dal calcolo delle retribuzioni dovute per festività e ferie, non risultando altresì utile nella determinazione del Tfr. Nei casi di contratto di lavoro intermittente con riconoscimento dell’indennità di disponibilità, il dipendente ha diritto al welfare contrattuale pro quota così come previsto per tutti i lavoratori.
Retribuzione del lavoratore intermittente
Circa la retribuzione del lavoratore intermittente per ogni ora di servizio effettivamente prestato è previsto il riconoscimento economico come riportato di seguito.

DescrizioneLivello D2Livello D1Livello C2Livello C1
a) Quota oraria P.B.N.C.M.6,01686,67867,22017,8820
b) Quota oraria Elemento Perequativo Mensile Regionale (valore convenzionale)0,57970,60920,65360,7029
c) Quota oraria Indennità Mensile di Mancata Contrattazione0,36420,40420,43700,4771
d) Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità0,54970,60730,65610,7154
e) Quota oraria Rateo di ferie0,54970,60730,65610,7154
f) Quota oraria Rateo di permessi0,15250,16850,18210,1985
g) Quota oraria Indennità sostitutiva (valore convenzionale) del preavviso (solo nel tempo indeterminato)0,23050,25470,27520,3000
h) Quota oraria sostitutiva della “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C.0,20230,20230,20230,2023
i) Retribuzione onnicomprensiva oraria8,64539,532210,282511,1936

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