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CCNL Metalmeccanica Artigianato Conflavoro: Accordo del 31/1/2022

28 Febbraio 2022 by Teleconsul Editore S.p.A.

Firmato il 31/1/2022, tra CONFLAVORO PMI e FESICA-CONFSAL, l’accordo integrativo e modificativo del CCNL Metalmeccanico Artigianato del 15/7/2020

Le Parti Conflavoro PMI e Fesica-Confsal, firmatarie del CCNL Metalmeccanico Artigianato 15/7/2020, con validità dall’1/6/2021 al 31/7/2023, si sono incontrate il 31 gennaio 2022 e hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni alla normativa contrattuale vigente.
Pertanto con la firma del nuovo verbale di accordo, a decorrere dall’1/2/2022, hanno convenuto le seguenti integrazioni e variazioni al CCNL 15/7/2020:

Modifica tabelle retributive
La Tabella per il Settore Metalmeccanica ed installazione impianti viene così modificata:

Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Nuovi minimi dall’1/5/2022

Nuovi minimi dall’1/12/2022

Primo livello1.778,851.810,251.834,80
Secondo livello1.655,151.684,351 707,20
Terzo livello1.562,851.590,451.612,05
Quarto livello1.502,801.529,351.550,10
Quinto livello1.416,451.441,451.461,05
Sesto livello1.364,251.388,351.407,20
Settimo livello1.300,951.323,901.341,90

La Tabella per il Settore Orafi, Argentieri ed Affini viene così modificata:

 

Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Nuovi minimi dall’1/5/2022

Nuovi minimi dall’1/12/2022

Primo livello1.780,251.811,601.836,30
Secondo livello1.658,601.687,801.710,85
Terzo livello1.509,751.536,351.557,35
Quarto livello1.419,951.444,951.464,70
Quinto livello1.365,401.389,451.408,45
Sesto livello1.294,601.317,351.335,40

La Tabella per il Settore Odontotecnica viene così modificata:

 

Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Nuovi minimi dall’1/5/2022

Nuovi minimi dall’1/12/2022

Primo livello1.670,701.701,701.721,65
Secondo livello1.582,551.611,951.630,85
Terzo livello1.430,551.457,101.474,20
Quarto livello1.346,951.371,951 388,05
Quinto livello1,290,001.313,951.329,35
Sesto livello1.241,201.264,251.279,05

Campo di applicazione
Il campo di applicazione del CCNL, è integrato con il comparto “Settore del restauro artistico di beni culturali”, con l’introduzione della relativa classificazione del personale e tabella retributiva a decorrere dall’1/2/2022:

 

Tabella per il Settore restauro artistico di beni culturali

Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Quadro super (*)2.458,50
Quadro2.458,50
Primo livello2.308,50
Secondo livello1 775,60
Terzo livello1.650,05
Quarto livello (**)1.627,60
Quinto livello1.525,60
Sesto livello1 456,70

– (*) –
Da aggiungere indennità di funzione di quadro pari a 50 € mensili
– (**) –
Al lavoratore tecnico del restauro senior inquadrato in tale livello viene riconosciuta un’indennità di ruolo strategico pari a 100 € mensili.

 

Apprendistato Professionalizzante
L’art. 55 del CCNL, viene integrato con la disciplina per il settore restauro artistico di beni culturali:
La durata del periodo di apprendistato è pari a 5 anni. Per gli addetti all’amministrazione o ai servizi la durata è pari a 3 anni.
Progressione della retribuzione:

Inquadramento finale

I sem

II sem

III sem

IV sem

V sem

VI sem

VII sem

VIII sem

IV sem

X sem

Livello 280%80%85%85%90%90%95%95%100%100%
Livello 370%70%75%78%80%85%88%92%100%100%
Livello 470%70%75%78%80%85%88%92%100%100%
Livello 570%70%75%78%80%85%88%92%100%100%

Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
– Quadri e primo livello: 6 mesi;
– altri livelli: 3 mesi

Preavviso
Il periodo di preavviso viene così modificato ed integrato:

Livello di inquadramento

Anzianità di servizio fino a 5 anni

Anzianità di servizio tra 5 e 10 anni

Anzianità di servizio oltre i 10 anni

Quadro Super e Quadro90 giorni120 giorni120 giorni
1°60 giorni90 giorni120 giorni
2° e 3°30 giorni45 giorni60 giorni
4° e 5°20 giorni30 giorni45 giorni
6° e 7°7 giorni10 giorni20 giorni

Contratto a termine
Le Parti convengono che II limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le casistiche:
a. nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi dì lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b. da imprese start-up innovative di cui all’art. 25 c. 2 e 3 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto art.25 per le società già costituite;
c. per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’art. 21 c. 2 del D.Lgs. n. 81/2015;
d. per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
e. per sostituzione di lavoratori assenti;
f. con lavoratori di età superiore a 50 anni;
g. punte di intensa attività;
h. incrementi di attività per commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
i. collocazione nel mercato di tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
j. esigenze di professionalità e specializzazioni non disponibili nell’organico per l’esecuzione di commesse particolari.
Le ipotesi di cui alle lettere g, h, i, j prevedono la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per una durata massima di 6 mesi.

Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 1 lavoratore nelle singole unità produttive con solo un dipendente,

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