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Bonus in busta paga: chiarimenti

21 Febbraio 2022 by Teleconsul Editore S.p.A.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, in caso di reddito complessivo compreso tra 15.001 e 28.000 euro, il requisito di “capienza” previsto per il riconoscimento del cd. “bonus in busta paga” deve essere verificato in relazione al reddito complessivo e non soltanto ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, come per i redditi fino a 15.000 euro (Agenzia delle Entrate – Circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E).

In materia di trattamento integrativo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio è riconosciuto in base alle seguenti regole:
– nell’ipotesi in cui il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari a 1.200 euro;
– nell’ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, qualora vi sia, oltre al requisito di cui al precedente punto, anche “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni di lavoro dipendente e assimilati, per carichi di famiglia, per oneri sostenuti entro il 31 dicembre 2021 e rateizzati; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare:
– pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d’imposta e l’imposta lorda;
– comunque non superiore a 1.200 euro annui.
Si riportano di seguito degli esempi per meglio comprendere il funzionamento delle nuove disposizioni.

ESEMPIO DI CALCOLO (Reddito complessivo pari a 14.000 euro)

Si ipotizzi il caso di un contribuente che abbia un reddito complessivo pari a 14.000 euro derivante esclusivamente da un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per 365 giorni).
Occorre, innanzitutto, verificare la “capienza” dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente rispetto alle detrazioni previste dall’articolo 13, comma 1, del TUIR.
Successivamente occorre appurare che il lavoratore abbia un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro e calcolare l’importo del trattamento integrativo spettante tenendo conto che il predetto trattamento va rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Pertanto, per un lavoratore impiegato per l’intero anno 2022 il cui reddito da lavoro è di 14.000 euro, l’importo dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente è pari a 3.220 euro, la detrazione da lavoro dipendente spettante è pari a 1.880 euro, l’imposta netta sui predetti redditi è pari a 1.340 euro (la prima condizione richiesta dalla norma, relativa alla capienza, risulta, quindi, rispettata). Atteso che tale contribuente ha un reddito complessivo pari a 14.000 euro per l’anno 2022 e che ha lavorato per 365 giorni, ha diritto a una somma pari a 1.200 euro, a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito.

ESEMPIO DI CALCOLO (Reddito complessivo pari a 25.000 euro)

Si ipotizzi, il caso di un contribuente che abbia un reddito complessivo pari a 25.000 euro derivante da un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per 365 giorni) per un importo pari a 18.000 euro e da redditi agrari pari a 7.000 euro. Per l’anno d’imposta 2022, tale lavoratore ha il coniuge a carico, ha sostenuto spese per interessi passivi pari a 4.000 euro per un mutuo agrario contratto il 10 giugno 2021 e fruisce della seconda rata riferita a spese, sostenute nell’anno 2021, per interventi di recupero del patrimonio edilizio ex articolo 16-bis del TUIR pari a 3.000 euro.
Occorre, innanzitutto, verificare la “capienza” dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente rispetto alle detrazioni previste dall’articolo 13, comma 1, del TUIR.
Successivamente occorre verificare che vi sia “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni di cui alle precedenti lettere da a) a g).
Occorre, infine, verificare se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro e, poi, calcolare l’importo del trattamento integrativo teorico spettante tenendo conto che il predetto trattamento va rapportato al periodo di lavoro nell’anno e deve essere pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni d’imposta e l’imposta lorda. Tale importo non può, comunque, essere superiore a 1.200 euro annui.
Pertanto, per un lavoratore impiegato per l’intero anno 2022 il cui reddito da lavoro è di 18.000 euro, l’importo dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente è pari a 3.970 euro, la detrazione da lavoro dipendente spettante è pari a 2.825 euro, l’imposta netta sui predetti redditi è pari a 1.145 euro (la prima condizione richiesta dalla norma, relativa alla capienza, risulta, quindi, rispettata).
Successivamente occorre verificare che vi sia “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie rispetto alle detrazioni di cui alle precedenti lettere da a) a g):
– imposta lorda, pari a 5720 euro;
– ammontare detrazioni lavoro dipendente, pari a 2.185 euro;
– ammontare detrazioni per carichi di famiglia, pari a 690 euro;
– ammontare detrazioni per interessi passivi di mutuo agrario (1.500 x 19/100), pari a 760 euro;
– ammontare della seconda rata di detrazione di cui all’articolo 16-bis del TUIR, pari a 3.000 euro;
– totale detrazioni, pari a 6.635 euro.
Nell’esempio appena descritto, la differenza fra imposta lorda e detrazioni è, pertanto, pari a meno 915 euro (la seconda condizione richiesta dalla norma, relativa alla incapienza, risulta, quindi, rispettata). Atteso che tale contribuente ha un reddito complessivo pari a 25.000 euro per l’anno 2022 (e quindi non superiore a 28.000 euro) e che ha lavorato per 365 giorni, ha diritto a una somma pari a 915 euro, a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito.
Qualora la differenza di cui sopra risulti di un ammontare pari, ad esempio, a 1.400 euro, spetterebbe, a titolo di trattamento integrativo, una somma pari a 1.200 euro, limite massimo prescritto dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 3 del 2020.

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