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Bonus carburanti per l’attività di pesca: pronto il codice tributo

15 Settembre 2022 by Teleconsul Editore S.p.A.

Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca, di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 50/2022, conv. con modif. dalla L. n. 91/2022 (Agenzia Entrate – risoluzione 14 settembre 2022 n. 48).

 

L’art. 3-bis, D.L. n. 50/2022, conv. con modif. dalla L. n. 91/2022, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, ha esteso il credito d’imposta di cui all’art. 18, D.L. n. 21/2022, conv. con modif. dalla L. n. 51/2022, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca.

Il cit. articolo 18, ai commi 2 e 3, stabilisce che il credito d’imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, deve essere utilizzato in compensazione mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a terzi.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

– “6967” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

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