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Attività stagionali: chiarimenti sul contributo addizionale NASpI 

24 Gennaio 2025 by Teleconsul Editore S.p.A.

Illustrata la norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 introdotta dal Collegato Lavoro (INPS, messaggio 23 gennaio 2025, n. 269).

L’INPS ha fornito chiarimenti in ordine ai profili connessi all’applicazione del contributo addizionale NASpI e al relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali. La delucidazione dell’Istituto giunge alla luce norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 introdotta dall’articolo 11 della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro).

Infatti, la disposizione citata del Collegato Lavoro prevede che l’articolo 21, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n. 81/2015, si interpreti nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal D.P.R. n. 1525/1963, anche “le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.

Si rammenta, peraltro, che l’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che, qualora un lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

I chiarimenti dell’INPS

L’INPS spiega che in forza dell’intervento normativo di cui al citato articolo 11 del Collegato Lavoro, il disposto di cui all’articolo 2, comma 29, lettera b) della Legge n. 92/2012 non risulta, allo stato, allineato alla definizione di “attività stagionali” escluse dal medesimo articolo 11, che prevede l’obbligo di una vacanza contrattuale tra 2 contratti a termine.

Considerato che l’articolo 2, comma 29, lettera b) della Legge n. 92/2012 configura una deroga sostanziale rispetto al principio generale di debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento, la stessa norma ha natura speciale ed è, dunque, di stretta interpretazione, non potendo trovare applicazione al di fuori delle ipotesi tassativamente contemplate.

Pertanto, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività “per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro”, ancorché definite “stagionali” dall’articolo 11 della Legge n. 203/2024, non rientrando queste nell’elencazione recata dal D.P.R. n. 1525/1963, è dovuto il contributo addizionale NASpI e l’aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di questa tipologia di lavoratori.

Infine, ai fini della compilazione del flusso di denuncia mensile UniEmens, i datori di lavoro che assumono lavoratori per lo svolgimento delle citate attività, non ricomprese nell’elencazione di cui al D.P.R. n. 1525/1963, ma definite “stagionali” dall’articolo 11 del Collegato, devono utilizzare le modalità in uso e validare l’elemento qualifica 3 con il valore “S” avente il significato di “Stagionale (restanti tipologie)”.

 

 

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