• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

MR Consulenti stp srl

Studio di Consulenza del Lavoro

  • Lo Studio
    • Lo Staff
    • Orari Ufficio
    • Link Utili
    • Informativa Privacy Clienti
    • Informativa Privacy Fornitori
  • Attività
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • NEWS|MEDIAZIONE
  • Contatti
  • Area Riservata Zucchetti
  • TC Desk
  • Informative Privacy

Agevolazioni “Prima casa” per gli iscritti AIRE trasferiti per lavoro

16 Dicembre 2025 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate risponde ad un quesito riguardo alla possibilità per un soggetto iscritto all’AIRE e trasferitosi all’estero per ragioni di lavoro di fruire delle agevolazioni “prima casa” (Agenzia delle entrate, risposta 15 dicembre 2025, n. 312).

L’Istante espone di risiedere all’estero per motivi di lavoro, di essere iscritto all’AIRE e di aver svolto l’intero percorso scolastico, comprese scuole medie, superiori e università in Italia. L’Istante intende acquistare un immobile ad uso abitativo e chiede se possa beneficiare delle agevolazioni “prima casa” previste per i cittadini italiani residenti all’estero, come stabilito dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 69/2023. La richiesta viene avanzata pur non essendo l’immobile ubicato nel comune di nascita né in quello dell’ultima residenza anagrafica in Italia.

L’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 69/2023 ha modificato la Nota II-bis del TUR, disciplinando l’agevolazione per l’acquisto di “prima casa” in Italia da parte di soggetti trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.
Secondo la lettera a) della Nota II-bis, come modificata dal citato decreto, per beneficiare dell’agevolazione, l‘immobile deve essere ubicato:

– nel comune in cui l’acquirente ha o stabilisca la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto;

– se diverso, nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività;

– se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento.

 

La circolare n. 3/E/2024 dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che il beneficio fiscale viene ancorato a un criterio oggettivo. Le persone fisiche possono accedere al beneficio purché ricorrano contestualmente tre requisiti:

  • si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro (qualsiasi tipologia di rapporto, non solo subordinato, purché il trasferimento sia avvenuto prima dell’acquisto dell’immobile);
  • abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni o vi abbiano svolto la loro attività per il medesimo periodo prima dell’acquisto. Il quinquennio non deve essere inteso in senso continuativo. Il termine “attività” intende ricomprendere ogni tipo di attività, incluse quelle svolte senza remunerazione;
  • abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, di precedente residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.

Per queste specifiche ipotesi di trasferimento all’estero per motivi di lavoro, non è richiesto che il contribuente stabilisca la propria residenza nel comune di acquisto né che destini l’immobile ad abitazione principale. Devono comunque sussistere le condizioni di cui alle lettere b) e c) della Nota II-bis, riguardanti l’assenza di altri diritti reali su immobili nello stesso comune o sul territorio nazionale.
In merito all’interpretazione del termine “attività”, precedenti documenti di prassi specificano che il legislatore ha inteso ricomprendere ogni tipo di attività, incluse quelle svolte senza remunerazione, come ad esempio le attività di studio, di volontariato e sportiva.
Nel caso di specie, l’Istante intende acquistare un immobile nel comune dove ha svolto l’intero percorso scolastico, compresa l’università. Poiché le attività di studio rientrano nel concetto di “attività” rilevante, l’Agenzia ritiene che, nel rispetto di tutti i requisiti normativamente previsti, l’Istante possa fruire delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto dell’immobile.

Archiviato in: NEWS|FISCO

Barra laterale primaria

Ultime notizie

CIPL Cooperative Sociali Mantova: sottoscritto il rinnovo

16 Dicembre 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Agevolazioni “Prima casa” per gli iscritti AIRE trasferiti per lavoro

16 Dicembre 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Funzioni locali: resoconto dell’incontro sul rinnovo contrattuale

16 Dicembre 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Pensionati: pagamento dell’importo aggiuntivo e della quattordicesima

16 Dicembre 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Lavoro Domestico: approvata l’ipotesi di rinnovo del contratto

15 Dicembre 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube

Footer

MR Consulenti stp srl

Via M.Minghetti, n. 5
35129 Padova (PD)

+39 049 7898410
+39 049 8591540

alessandra.rinelli@mrconsulenti.it

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.(Articolo 1 della Costituzione Italiana)

Copyright © 2025 · MR Consulenti stp srl P.IVA: 05094170288 | Via M.Minghetti, n. 5 - 35129 Padova (PD) Iscrizione nel Registro delle Imprese di PD R.E.A. n. 442641

Manage consent

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Salva e accetta