• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

MR Consulenti stp srl

Studio di Consulenza del Lavoro

  • Lo Studio
    • Lo Staff
    • Orari Ufficio
    • Link Utili
    • Informativa Privacy Clienti
    • Informativa Privacy Fornitori
  • Attività
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • NEWS|MEDIAZIONE
  • Contatti
  • Area Riservata Zucchetti
  • TC Desk
  • Informative Privacy

La violazione dell’obbligo di comunicazione in ipotesi di apprendistato mascherato

12 Luglio 2022 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’ipotesi di omessa comunicazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato risulta integrata qualora la comunicazione eseguita sia riferita a un rapporto di apprendistato, non idonea, pertanto, a soddisfare l’obbligo di legge, ed avente carattere fuorviante, tale da indurre in errore rispetto alla concreta natura del rapporto instaurato (Corte di Cassazione, Ordinanza 22 giugno 2022, n. 20184).

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza pronunciata su ricorso di una s.p.a. avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna della stessa al pagamento delle sanzioni amministrative comminate a seguito del disconoscimento, in sede ispettiva, dei contratti di apprendistato conclusi con alcuni lavoratori.

La Corte distrettuale aveva accertato, nel caso in esame, un rilevante e palese inadempimento da parte della società agli obblighi formativi propri dei contratti di apprendistato sottoscritti con i lavoratori di cui al verbale ispettivo, per l’assenza di attività formativa non solo teorica ma anche pratica, con conseguente qualificazione dei rapporti, sin dall’inizio, come di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Gli apprendisti, difatti, erano stati utilizzati fin dall’assunzione per attività di lavoro ordinaria, con espletamento di una normale prestazione di lavoro e con diritto alla piena retribuzione e contribuzione.
Dovevano, di conseguenza, ritenersi ricorrere la mancata consegna ai lavoratori della dichiarazione di assunzione prima dell’inizio dell’attività, nonché la mancata comunicazione al servizio competente dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato degli stessi dipendenti.
Secondo i giudici di merito, in particolare, l’ipotesi di omessa comunicazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato risultava integrata in quanto la comunicazione eseguita, riferita a un rapporto di apprendistato, non era idonea a soddisfare l’obbligo di legge, ed aveva anzi carattere fuorviante, tale da indurre in errore l’ufficio rispetto alla concreta natura del rapporto instaurato; le risultanze istruttorie, sul punto, avevano dimostrato l’esistenza di una deviazione tipologica, rispetto al rapporto di apprendistato, realizzata fin dall’assunzione e non in costanza di rapporto.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società.
Quest’ultima ha dedotto di avere tempestivamente ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti e che eventuali divergenze emerse rispetto alla tipologia contrattuale comunicata e pattuita tra le parti, ed accertate in costanza di rapporto, avrebbero potuto avere rilievo sotto il profilo contrattuale civilistico o contributivo, ma non erano idonee ad integrare la violazione dell’obbligo di comunicazione.

La suprema Corte ha rigettato il ricorso, facendo proprie le conclusioni dei giudici di merito, richiamando, altresì, il principio secondo cui la comunicazione dell’effettivo rapporto di lavoro instaurato deve ritenersi condizione indispensabile affinché gli adempimenti imposti possano assolvere alla funzione di assicurare il costante monitoraggio dei flussi di manodopera nell’ambito del mercato del lavoro, e tutelare l’interesse del lavoratore.
Tale statuizione, in linea col il principio di effettività, non può subire deroghe neppure in relazione agli adempimenti di carattere amministrativo.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Barra laterale primaria

Ultime notizie

CIPL Edilizia Artigianato Trento: siglato l’accordo di determinazione dell’EVR

2 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Sicurezza sul lavoro: le proposte del governo

2 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Restauro Beni Culturali: con la retribuzione di maggio in arrivo nuovi minimi retributivi

2 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Riammissione alla Rottamazione-quater: procedure e conseguenze fiscali

2 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Videofonografia Industria: firmata l’ipotesi di accordo 

30 Aprile 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube

Footer

MR Consulenti stp srl

Via M.Minghetti, n. 5
35129 Padova (PD)

+39 049 7898410
+39 049 8591540

alessandra.rinelli@mrconsulenti.it

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.(Articolo 1 della Costituzione Italiana)

Copyright © 2025 · MR Consulenti stp srl P.IVA: 05094170288 | Via M.Minghetti, n. 5 - 35129 Padova (PD) Iscrizione nel Registro delle Imprese di PD R.E.A. n. 442641

Manage consent

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Salva e accetta