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Imposta sui servizi digitali: calcolo della soglia di 750 milioni

13 Gennaio 2022 by Teleconsul Editore S.p.A.

In materia di imposta sui servizi digitali, forniti chiarimenti sui criteri per il calcolo della soglia di 750 milioni di euro, prevista dall’articolo 1, comma 36, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Agenzia delle entrate – Risposta 12 gennaio 2022, n. 16).

L’imposta sui servizi digitali è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 35 a 50,della legge di bilancio 2019.
L’ambito di applicazione soggettivo del tributo è caratterizzato da un duplice criterio identificativo: lo svolgimento di attività d’impresa e il contestuale superamento di due soglie dimensionali.
Riguardo a tale ultimo requisito, il comma 36 della citata legge, richiede che l’esercente l’attività d’impresa, singolarmente o a livello di gruppo, consegua:
a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000 euro (c.d. “prima soglia”); e
b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5.500.000 euro (c.d. “seconda soglia”).
Pertanto, per determinare il superamento di entrambe le soglie si ha riguardo ai ricavi realizzati sia singolarmente che a livello di gruppo.

Nel caso in esame, la società estera istante rappresenta che, in conseguenza del Contratto, nel bilancio consolidato del gruppo Beta, chiuso al 31 dicembre 2019, la partecipazione in Alfa risulta tra le ” Attività destinate alla dismissione”, in applicazione dell’IFRS 5. Ciò implica che, come illustrato nella Relazione sulla Gestione, i ricavi consolidati del gruppo Beta, non includono quelli di Alfa.

Nel presupposto della corretta applicazione dei principi contabili internazionali IFRS, l’Agenzia osserva, dunque, che ai fini del superamento della prima soglia, Alfa non si considera tra le entità del gruppo Beta che si consolidano integralmente.

Pertanto, nel riscontro del superamento della soglia di 750 milioni di euro, presupposto necessario per l’applicazione dell’imposta sui servizi digitali, occorre fare riferimento al solo bilancio consolidato del gruppo Alfa e non al bilancio consolidato del gruppo Beta.

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