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CIPL Edilizia Industria – Reggio Calabria: sottoscritto il contratto per i lavoratori edili

10 Agosto 2023 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il contratto integrativo provinciale prevede l’erogazione dell’EVR e indennità di trasferta 

Nei giorni scorsi, presso la sede reggina dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, Ance Reggio Calabria, Fenal-Uil Calabria, Filca-Cisl Calabria e Fillea-Cgil Calabria hanno sottoscritto il nuovo contratto integrativo provinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Reggio Calabria, che coinvolge un indotto di 7.200 lavoratori e circa 2.000 imprese della provincia della città metropolitana calabrese. Il contratto decorre dal 24 luglio 2023 e resta in vigore fino al 23 luglio 2026. Tra le principali novità presenti nel contratto si segnalano importanti passi in avanti dal punto di vista economico e normativo. In primo luogo, ai lavoratori viene riconosciuto l’Elemento Variabile della Retribuzione 2023. Per l’anno 2023, previa verifica degli indicatori avvenuta alla data di sottoscrizione del contratto, l’EVR viene erogato nella misura del 100% e fissato per il 2023 nella misura del 4% dei minimi in vigore al 1° luglio 2018. Gli indicatori che determinano il calcolo dell’EVR riguardano:
– numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile, 25%;
– monte salati denunciato in Cassa Edile, 25%;
– ore denunciate in Cassa Edile, 25%;
– rapporto tra massa salari versata e massa salari denunciata in Cassa Edile di Reggio Calabria, 25%.
L’emolumento, in misura straordinaria per gli aventi diritto, viene riconosciuto per 6 mensilità da luglio 2023 a dicembre 2023 e cessa in maniera irrevocabile il 31 dicembre 2023 fino alla nuova verifica annuale stabilita dal CIPL riguardante le condizioni che determinano il calcolo e l’erogazione dell’EVR per il 2024.

EVR Impiegati 

Livello EVR mensile sui minimi al 1° luglio 2018 EVR orario sui minimi al 1° luglio 2018 
768,830,40
661,950,36
551,620,30
448,180,28
344,740,26
240,260,23
134,410,20

EVR Operai

Livello EVR mensile sui minimi al 1° luglio 2018 EVR orario sui minimi al 1° luglio 2018 
Operaio 4° livello48,180,28
Operaio Specializzato44,770,26
Operaio qualificato 40,270,23
Operaio comune 34,390,20

Per l’operaio, limiti oltre i quali è riconosciuta l’indennità di trasferta sono determinati in 10km. Se il lavoratore si sposta oltre i confini del comune dove risiede abitualmente per svolgere il proprio lavoro, in quel caso, ha diritto ad una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione. In caso di pernottamento fuori, l’azienda deve rimborsare il lavoratore delle spese di viaggio e provvedere all’alloggio, al vitto o al rimborso delle spese, a meno che queste ultime non siano state concordate in precedenza in maniera forfettaria. Se l’operaio presta servizio in cantieri di opere pubbliche di grandi dimensioni, il cui valore contrattuale è pari o superiore a 50milioni di euro,  l’azienda interessata deve provvedere a versare un’indennità suppletiva di trasferta. Suddetta indennità viene riconosciuta al fine di evitare che, nel raggiungere la propria residenza, il lavoratore incappi in problemi che possano mettere a repentaglio la sua salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Qualora sussistano queste motivazioni, per il lavoratore l’indennità è pari a:
– 70,00 euro mensili fino a 50km di distanza tra il cantiere e il luogo di residenza;
– 90,00 euro mensili tra 51 e 150km di distanza tra il cantiere e il luogo di residenza;
– 120,00 euro mensili oltre i 150km di distanza tra il cantiere e il luogo di residenza.

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